Nell'Interpello n. 23 del 30.12.2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito di Assolavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, dopo la modifica del decreto attuativo del Jobs Act n. 151/2015, sulla disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
In particolare veniva chiesto se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti , la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media degli occupati vada riferita all’Agenzia di somministrazione oppure all’impresa utilizzatrice. Inoltre venivano richiesti chiarimenti sul requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva (art. 3, L. n. 68/1999).
Il MInistero in ordine al primo quesito ha risposto che : " va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”. Quindi il calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).
Per quanto riguarda invece la seconda problematica sollevata, l'interpello richiama l’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi. Per questo ai fini dell'obbligo il lavoratore puo essere computato solo se l'impego in somministrazione è pari o superiore a dodici mesi