Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore le nuove regole per i ricorsi amministrativi contro le ordinanze e gli atti d’accertamento in materia di lavoro e previdenza, istituite dal decreto 149 2015 del Jobs Act . L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime istruzioni operative con la circolare n. 4 2016 del 29 dicembre 2016, sulle modifiche riguardano gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 124 /2004.
Le modifiche prevedono due diverse procedure di ricorso. In particolare :
- per gli accertamenti su violazioni punite con sanzioni amministrative effettuati da organi diversi dall’Ispettorato come Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro. L'atto interrompe il termine per la presentazione dei ricorso fino alla scadenza della data fissata per compiere gli adempimenti oggetto di diffida. Per la risposta l'ispettorato ha 60 giorni di tempo, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
- Nel caso invece di accertamento effettuato da ispettori del lavoro e da quelli dell’Inps e dell’Inail (coordinati dall’Inl) il ricorso va presentato alla sede competente dell’Ispettorato interregionale del lavoro e sarà deciso dal Comitato per i rapporti di lavoro entro il termine di 90 giorni, sia nel caso di contestazione di una ordinanza (art. 18 della legge 689/81), oppure di un verbale unico di accertamento (per i casi di contestazione sulla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro.
La circolare n. 4 specifica che "le nuove disposizioni sono già in vigore dal 1° gennaio 2017 e non è prevista una disciplina transitoria. Pertanto, i ricorsi amministrativi che alla suddetta data non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto, sono da considerarsi improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica dell’atto. I ricorsi amministrativi presentati dopo il 1° gennaio 2017 sono, invece, da dichiarare inammissibili, per cui il termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare opposizione in Tribunale decorre dalla data di notifica dell’ordinanza."