A livello normativo, la disciplina relativa alla determinazione del reddito complessivo di periodo dell consolidato non consente di riconoscere alle società aderenti al gruppo il diritto a prededurre le perdite fiscali già trasferite e non ancora utilizzate, nel caso in cui, in un successivo periodo d’imposta, si trovassero a “passare” un imponibile positivo. Tuttavia, con opportuni accordi di consolidamento, la consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare dei criteri di utilizzo delle perdite che consentano di giungere allo stesso risultato. Questo è quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.121/E del 27.12.2016.
In particolare, la società interpellante aveva esercitato l’opzione per il consolidato nazionale con le proprie controllate sin dal 2004 e chiedeva se accordi di consolidamento interni al gruppo inerenti alle perdite trasferite e non utilizzate, potessero "superare" il vincolo previsto dalla norma di legge.
La risposta del Fisco è affermativa infatti accanto alla regola generale secondo cui le perdite fiscali riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione del consolidato permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante (articolo 124, comma 4, del Tuir), è previsto che i soggetti interessati possano stabilire criteri di ripartizione diversi, purché nel rispetto dei seguenti limiti :
- le perdite possono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l’opzione perde efficacia, al termine del triennio o per sopravvenute cause interruttive
- l’importo massimo imputabile alla società uscente non può eccedere l’importo delle perdite dalla stessa trasferite al consolidato, al netto degli utilizzi fatti dalla consolidante per determinare il reddito complessivo globale
- le perdite attribuite devono essere della stessa qualità delle perdite originariamente trasferite.
L'Agenzia ha sottolineato l'esigenza per il gruppo di predisporre, per esigenze di controllo, un’adeguata documentazione da cui sia possibile evincere l’ordine di utilizzo delle perdite all’interno della fiscal unit, per individuare la titolarità delle perdite residue in caso di loro riattribuzione a seguito di
- interruzione anticipata del consolidato
- mancato rinnovo del consolidato.
Nella risoluzione viene inoltre chiarito che nella seconda sezione del quadro OP del modello Unico Sc, nella colonna 7 riservata all’indicazione del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, andrà riportato il codice “3” per segnalare l’attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti, cioè l’attribuzione alla società o ente consolidante (codice “1”) e l’attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite (codice “2”).