In merito alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 è stato pubblicato il decreto Mef del 7 dicembre 2016, con cui sono state individuate le tipologie di documento per la trasmissione e le relative caratteristiche tecniche. Destinatari del decreto sono i soggetti esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.
In particolare, il documento commerciale con i dati dei corrispettivi deve essere emesso, secondo le modalità stabilite dal provvedimento 28 ottobre 2016, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo o può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario. Tale documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- data e ora di emissione
- numero progressivo
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
- numero di partita Iva dell’emittente
- ubicazione dell’esercizio
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali, in luogo della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio)
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
- codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.
L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è espressamente richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione cui si riferisce. Il documento valido ai fini fiscali è considerato idoneo:
- ai fini delle imposte sui redditi, per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi
- per la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef
- per l’applicazione della disciplina della “fattura differita” (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 633/1972).