L'INPS ha pubblicato il 30.12.2016 la circolare n. 231 che chiarisce gli effetti in materia previdenziale della riduzione del saggio di interesse legale, come definita dal decreto del ministero dell'Economia dello scorso 7 dicembre 2016.
In particolare il documento di prassi illustra i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali degli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche, chiarendo che :
- La misura dello 0,1%, di cui al Decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
- Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017.In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2017.
In allegato la circolare riporta il decreto ministeriale e la seguente tabella riassuntiva degli interessi legali a partire dal 1990.
Periodo di validità |
Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 |
5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 |
10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 |
5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 |
2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 |
3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 |
3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 |
2,5 % |
01.01.2008 - 31.12.2009 |
3 % |
01.01.2010 - 31.12.2010 |
1 % |
01.01.2011 - 31.12.2011 |
1,5 % |
01.01.2012 - 31.12.2013 |
2,5 % |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
1 % |
01.01.2015 - 31.12.2015 |
0,5 % |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
0,2 % |
01.01.2017 |
0,1 % |