La bozza di dichiarazione Irap 2017 da utilizzare per il periodo d'imposta 2016 con le relative istruzioni sono disponibili da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate. E' questo il contenuto del comunicato stampa del 29.12.2016 in cui le Entrate indicano anche le principali novità del nuovo modello.
Ecco una sintesi dei principali cambiamenti:
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aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni: La legge di stabilità 2016 ha rideterminato l’entità delle deduzioni forfettarie prevedendo un incremento a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro. I beneficiari sono:
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate),
- le persone fisiche esercenti attività commerciali,
- le persone fisiche e alle società semplici esercenti arti e professioni.
- l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca: Sono stati eliminati dalla tabella delle aliquote Irap, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta per il settore agricolo. Per lo stesso motivo non sono più presenti i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.
- l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente: La deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo), viene estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% della differenza sopra citata.
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Rettifiche/riprese di valore dei crediti per banche e assicurazioni: Per banche, enti finanziari e imprese assicurative viene previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) siano integralmente deducibili (o imponibili nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio. L’eccedenza relativa al 2015, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nel quadro IC
- nella sezione II (banche ed altri soggetti finanziari)
- nella sezione III (imprese di assicurazioni) .
- Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico - Il decreto legislativo n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le variazioni apportate al conto economico, assume particolare rilevanza l’eliminazione dell’area straordinaria. Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni.
- Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore - L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, estende il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione della sezione XII “Errori contabili” del quadro IS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stata prevista una nuova sezione (la numero XVII) nel quadro IS del modello.