Nuovo regime fiscale, dal prossimo 1° gennaio, per i raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini Iva. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 123/e del 28 dicembre 2016 ha ricordato come sui compensi loro dai raccoglitori occasionali di tartufi corrisposti per le cessioni di tali beni, i sostituti d’imposta dovranno operare una ritenuta d’acconto che andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).
Sempre in merito al trattamento fiscale dei raccoglitori di tartufi, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 luglio 2016, è stata pubblicata la Legge 122/2016 cd. Legge europea 2015-2016 contenente alcune modifiche tributarie che l'Italia deve seguire, tra le quali:
- è stato soppresso il regime di IVA speciale che prevedeva per gli acquisiti da raccoglitori occasionali non titolari di partita IVA, da parte di acquirenti in regime di impresa era necessari l'emissione di autofattura senza la detrazione dall'IVA relativa.
- è stato eliminata per i raccoglitori dilettanti di tartufi la possibilità di non adempiere ad alcun obbligo contabile se sprovvisto di partita iva. Questa dispensa è prevista solo per i raccoglitori occasionali.
- la cessione di tartufi freschi, refrigerati, immersi in acqua salata, solforata o addizionata non preparati per il consumo immediato, scontano l'iva al 10% anzichè al 22%.