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CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE PER LA SICUREZZA PRIVATA: PUBBLICATO IL DECRETO

1 minuto, Redazione , 27/12/2016

Credito d'imposta per le spese per la sicurezza privata: pubblicato il decreto

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del MEF con i criteri e le procedure con cui le persone fisiche possono accedere al credito d'imposta per le spese per la sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel decreto Mef del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre e allegato a questo articolo sono definiti i criteri e le procedure per richiedere il credito di imposta per le spese destinate alla sicurezza.

In particolare, l'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per

  • l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale
  • l'installazione di sistemi di allarme,
  • spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali.

Tali spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e' ridotto del 50%.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i contribuenti devono inoltrare in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22 dicembre 2016), un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. 
L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.
Attenzione: il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile in compensazion. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 

Ovviamente, qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

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Allegato

Decreto MEF 6.12.2016- credito d'imposta per la sicurezza

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