Quando un contribuente detiene un immobile all’estero deve valutare se è soggetto al pagamento dell’imposta c.d. IVIE.
L’IVIE prevede un’aliquota nella misura dello 0,76%. I beni detenuti all'estero da contribuenti italiani persone fisiche residenti in Italia sono assoggettati, oltreché alle imposte del Paese in cui essi sono ubicati, anche ad un’imposta patrimoniale in Italia. Tale imposta è la c.d. imposta patrimoniale IVIE, disciplinata al comma 13 del D.L. 201 del 2011.
I soggetti passivi dell’IVIE sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota. Il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.
In prima istanza, la base imponibile è data dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto, in mancanza di tale valore, viene calcolata sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La C.M. n. 45/E del 2010 ha specificato che il costo dovrebbe essere maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. In caso di diritti reali diversi dalla proprietà, il valore viene determinato dal valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di tale diritto.
Nel caso in cui non sia a disposizione tale valore, si deve assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità. In mancanza, è necessario assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione.
In assenza dei valori di cui sopra, sarà necessario prendere come base imponibile il valore di mercato al 31 dicembre rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.
Per gli immobili situati nell’UE e nello SEE esiste una specifica modalità di determinazione della base imponibile (C.M. n. 28/E del 2012). Si dovrà far riferimento, nell’ordine, ai seguenti valori:
- prima scelta: valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali (non viene chiarito però quale valore vada preso se ci sono diverse imposte patrimoniali con base imponibile diversa);
- seconda scelta: in mancanza, il valore catastale utilizzabile ai fini reddituali; ma soltanto se il Paese estero prevede adeguati moltiplicatori;
- terza scelta (facoltativa): reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU;
- quarta scelta: costo storico (costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti);
- quinta scelta: valore di mercato.