L’art. 1, commi da 212 a 221, della Legge di Bilancio 2017 regola il nuovo programma per i c.d. salvaguardati, i lavoratori penalizzati dal repentino spostamento dell'età pensionabile realizzato dalla riforma del lavoro, la cd. Legge Fornero, per i quali sono disponibili 30.700 posti per soggetti così ripartiti:
- nel limite di 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali , cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano,entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011. Per tali soggetti, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
- nel limite di 9.200 lavoratori prosecutori volontari con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato
- nel limite di 1.200 lavoratori prosecutori volontari non in possesso al 6 dicembre 2011 di almeno un contributo volontario e a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
- nel limite di 7.800 lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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nel limite di 700 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011,
Per tutti i gruppi sopra elencati vale la condizione fondamentale della maturazione dei requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore, mentre per ulteriori 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato,i requisiti previdenziali devono essere raggiunti entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore.
Si tratta in pratica di uno spostamento di circa due anni per il calcolo del requisito previdenziale con le regole pre-riforma Fornero. Per accedere gli interessati dovranno presentare domanda,entro il 2 marzo 2017. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
La platea degli aventi diritto però dovrebbe essere garantita visto che già con la settima salvaguardia il numero di posti a disposizione non era stato utilizzato completamente .