Dal 2016 gli omaggi natalizi ai propri clienti beneficeranno dal punto di vista fiscale dell’aumento delle percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza. In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai seguenti requisiti:
- gratuità,
- inerenza
- finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- sostenimento in base a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Nessuna novità per i lavoratori autonomi che continuano ad avere come limite di deducibilità l’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
Novità invece, rispetto allo scorso anno ce ne sono per le imprese. Con la modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015 dal 2016 ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, sono deducibili secondo i seguenti limiti:
- Limite di spesa deducibile fino a € 10 milioni 1,5% →150.000
- Limite di spesa deducibile per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni 0,6% → 390.000 (150.000+240.000)
- Limite di spesa deducibile per la parte eccedente € 50 milioni 0,4% → 390.000+0,4% dell’eccedenza
Attenzione: se l'importo unitario dell'omaggio natalizio è inferiore 50 euro, l'importo è deducibile al 100%