HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:RESPONSABILITÀ SOLIDALE VENDITORE E ACQUIRENTE

3 minuti, Redazione , 21/12/2016

Decadenza agevolazioni prima casa:responsabilità solidale venditore e acquirente

L’agevolazione prima casa non dipende solo dalla condotta dell’acquirente. Solidarietà del venditore se la revoca delle agevolazioni è oggettiva come le caratteristiche dell'immobile di lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sentenza n. 24400 del 30  novembre 2016 la Corte di  Cassazione ha chiarito che quando la decadenza dai benefici “prima casa” è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell’acquirente, il venditore diventa solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di registro, in applicazione dell’articolo 57 del Testo unico dell’imposta di registro.

La vicenda processuale

Il contenzioso trae origine dall’impugnazione, da parte del venditore, di una cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell’avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” in relazione a una compravendita di un immobile che presentava le caratteristiche di "abitazione di lusso".
In particolare, il venditore aveva sostenuto che l’ufficio avrebbe dovuto procedere in via principale nei confronti dell’acquirente. In primo grado il contribuente vince la causa, resiste nel secondo grado dove nuovamente gli viene riconosciuta la correttezza della sua tesi. La CTR ha sottolineato come “il contribuente in quanto parte venditrice non è tenuto al pagamento”.
Ricorre per Cassazione l'Amministrazione finanziaria per violazione e falsa applicazione dell’articolo 57 del Dpr 131/1986 che rovescia completamente le sentenze precedenti.

La sentenza

Per i giudici di Cassazione, era errata l'affermazione della CTR per cui la parte venditrice non fosse solidalmente tenuta al pagamento dell’imposta di registro, in un caso – quale quello di specie – in cui la revoca dell’agevolazione “prima casa” è dovuta alle caratteristiche di lusso dell’immobile, stabilite dal Dm 2 agosto 1969 vigente ratione temporis. Più specificamente, anche il venditore risponde del pagamento dell’imposta quando la decadenza dai benefici “prima casa” è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell’acquirente.
Il beneficio fiscale “prima casa” è collegato alla sussistenza di determinate condizioni di carattere soggettivo e oggettivo, individuate dal Dpr 131/1986.
Le condizioni di carattere soggettivo attengono, di regola, al soggetto acquirente, che ne fa espressa dichiarazione nell’atto. In particolare, occorre che:

  • l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto
  • nel contratto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Le condizioni di carattere oggettivo sono collegate, invece, a determinate caratteristiche dell’immobile compravenduto.
In particolare, come chiarito dalla circolare 2/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” risulta vincolata alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile (deve, cioè, trattarsi di casa di abitazione non accatastata come A/1, A/8 o A/9); in precedenza, il riferimento era alle caratteristiche individuate dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013.

Per approfondire le agevolazioni spettanti la prima casa e tutto cio' che riguarda gli immobili ti consigliamo l'eBook "Imprese Edili"

Per un aggiornamento quotidiano gratuito segui il dossiere dedicato alle Agevolazioni Prima Casa

Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Massimo - 26/12/2016

Quindi nel caso ciò non avvenga si può eccepire la nullità? Se l'accertamento è fatto ad esempio a seguito di dichiarazione di successione con benefici prima casa, e non compravendita, nel quale tutti gli eredi sono obbligati all'imposta, eppoi si notifica la revoca dei benefici questa dovrebbe essere fatta a tutti gli eredi allora? E se anche un erede decede nel frattempo o nel caso analizzato un dei venditori che succede?

Massimo - 24/12/2016

Se ne deduce che la cartella di pagamento andava inviata sia al compratore che al venditore oppure era sufficiente inviarla al solo venditore?

Luigia Lumia - 26/12/2016

In caso di solidarietà la notifica deve essere fatta sia al comprato che al venditore. Dell'accertamento prima e della cartella poi.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.