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ASPI, NASPI E DIS-COLL: LE SANZIONI DELL'INPS AI PERCETTORI

1 minuto, Redazione , 20/12/2016

ASpI, NASpI e Dis-coll: le sanzioni dell'INPS ai percettori

Per i percettori di Aspi, Naspi e Discoll,le sanzioni per mancata partecipazione alle iniziative di sostegno o mancata accettazione dell'offerta di lavoro Circolare INPS 224-2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inps, con la circolare  n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego devono adottare in caso di  violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DISCOLL, Mobilità e ASDI.  Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016.

La circolare ricorda che gli obblighi a carico dei lavoratori comprendono:

  • partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione di congrue offerte di lavoro.

Va evidenziato in particolare che in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative , o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

 Le sanzioni verranno applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti adottati dai Centri per l’Impiego.

Contro tali provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

Il documento INPS fornisce inoltre  le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 e riporta in tabelle  le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, interessate dalla normativa.

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Allegato

Circolare INPS 224-2016

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