La Cassazione civile sezione lavoro, con sentenza del 12 dicembre 2016, n. 25379 ha precisato che il divieto di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, sussiste anche quando la disablità del familiare non sia particolarmente grave. Cio in funzione del fatto che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13.12. 2006, ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE.. Ne consegue dunque che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.