Nella Legge di stablità 2017 sono contenute alcune disposizioni in merito alle perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate. In particolare, per stimolare il mercato dei capitali la Legge di stabilità 2017 favorisce gli investimenti in start-up da parte di società quotate consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende. La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20%. Le condizioni per accedere a questa agevolazioni sono che
- le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
- la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare,
- la cessione riguardi l’intero ammontare delle perdite fiscali d Siano rispettate le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e le perdite siano realizzate nei primi tre esercizi della società cedente. Quest’ultimo requisito merita particolare attenzione perché è subordinato al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni.
In generale, le perdite fiscali sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta.
La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, applicando all’ammontare delle perdite acquisite, l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente.