Per imprese e professionisti sono in arrivo 20.362 alert preventivi sulle operazioni IVA 2013. E' questa una delle novità contenute nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate di ieri, in cui è stato anche presentato il nuovo Provvedimento su come ravvedere queste operazioni.
In particolare la nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi riguarda le discordanze e le incongruenze svelate grazie all’incrocio dei dati
- da spesometro
- riportati nelle dichiarazioni dai contribuenti stessi.
In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno una comunicazione personalizzata dell’Agenzia delle Entrate contenente l’invito a regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Naturalmente, tramite le comunicazioni le Entrate mettono a disposizione dei soggetti Iva interessati
- le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione,
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
A stabilirlo è il provvedimento del Direttore, con cui le Entrate fissano modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare controlli. Grazie a queste segnalazioni che viaggeranno via pec (posta elettronica certificata) , il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. L’obiettivo è quello di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.
La chance del ravvedimento resta salva a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).
In allegato il testo del Provvedimento.