La Cassazione civile sezione lavoro, nella sentenza 9 dicembre 2016, n. 25263 si è occupata del caso di un operatore ecologico licenziato dalla propria azienda perche durante l’orario di lavoro aveva utilizzato l'automezzo destinato alla raccolta della nettezza urbana per motivi personali, distogliendolo dal pubblico servizio .
La cassazione ha confermato la validità del giudizio di merito che aveva valutato la speciale gravità della condotta, integrante la nozione legale di giusta causa, anche in relazione alle previsioni della disciplina collettiva . Gli ermellini hanno ritenuto il licenziamento adeguatamente motivato anche con riferimento alla lettera di contestazione dell’addebito che risultava integralmente trascritta nell'atto di recesso.