Il Ministero del lavoro ha ampliato il diritto all'assegno di natalità anche ai soggetti stranieri titolari di carta di soggiorno per familiare e carta di soggiorno permanente per familiare. L’Inps con la circolare n. 214/16 informa quindi sulle modalità operative per ottenere l’assegno alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.
Con la circolare n. 93/15 l’INPS aveva infatti fornito le prime istruzioni precisando che l’assegno poteva essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Ministero del lavoro, con parere trasmesso il 27 luglio 2016 ha poi esteso il beneficio agli stranieri titolari dei seguenti permessi:
· carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007;
· carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.
Le domande di assegno presentate dagli stranieri in possesso dei due titoli indicati venivano in precedenza respinte in applicazione della norma istitutiva,saranno dunque oggetto di riesame ma è necessaria una specifica domanda del richiedente, attraverso il modello allegato alla circolare , presso la struttura territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno – sia il requisito del possesso per il 2015 di un ISEE valido non superiore a 25.000 euro.