Dal 1° luglio 2018 il modello “F24” sarà utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- sanzioni amministrative tributarie;
- spese di notifica.
A stabilirlo il Provvedimento 127680/2018 del 26 giugno, che esclude la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme. Restano ferme le modalità di pagamento telematico dei tributi dovuti dai soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con DpR 131/86 in relazione agli adempimenti effettuati tramite le procedure telematiche.
Per consentire il versamento delle somme mediante il modello F24, la Risoluzione 48/E/2018 del 2 luglio 2018 ha istuito i seguenti codici tributo:
- “T020” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta di bollo – avviso di liquidazione”;
- “T021” denominato “Pubblicità Immobiliare - Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione”;
- “T022” denominato “Pubblicità Immobiliare - Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione”;
- “T023” denominato “Pubblicità Immobiliare - Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 - atto di contestazione e irrogazione sanzioni”.
In particolare, per il versamento delle spese di notifica dei sopracitati avvisi e atti, si utilizza il vigente codice tributo 806T.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione negli appositi campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) dei dati riportati nell’atto notificato al contribuente.
Come anticipato, restano ferme le attuali modalità di pagamento telematico, di cui al decreto interministeriale del 13 dicembre 2000, delle somme richieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997.