Nella Legge di bilancio 2017, i commi 59-64 contengono la disciplina del contributo per gli investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di prodotti. In particolare è stato previsto che gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, beneficino di un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui.
Il contributo sarà corrisposto dal venditore con compensazione con il prezzo di acquisto.
In particolare il comma 61 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo in qualità di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene effettuato l’acquisto.
In questo caso le imprese costruttrici o importatrici devono conservare la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.