L’Inps, con messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016, fornisce precisazioni sul pagamento delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale che ha sostituito il Fondo residuale istituito presso l’INPS con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015. In particolare viene comunicato che in attesa delle istruzioni sull'aggiornamento dei flussi UNIEMENS con i quali sarà possibile procedere procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione il pagamento dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà verrà effettuato esclusivamente con la modalità diretta. In questo modo sarà garantita continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.
Il documento di prassi ricorda inoltre che le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla circolare n. 22/2016 e al messaggio n. 1986/2016 per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, dovranno trasmettere, mensilmente per ciascun lavoratore interessato, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.
La concessione dell’intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.