HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

NOTIFICA ATTI: LEGITTIMO IL VECCHIO INDIRIZZO SE IL CAMBIO NON È COMUNICATO

1 minuto, Redazione , 07/12/2016

Notifica atti: legittimo il vecchio indirizzo se il cambio non è comunicato

E' legittima la notifica degli atti tributari al vecchio indirizzo se il contribuente non comunica al Fisco il trasferimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La disciplina di notifica degli atti tributari si basa su:

  • il criterio del domicilio fiscale
  • l’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio informato delle eventuali variazioni

Per tale motivazione, la Corte di Cassazione ( sentenza 23509 del 18 novembre 2016) ha rigettato il ricorso di un contribuente che sosteneva l’illegittimità di un atto notificato al suo precedente indirizzo, trasferimento non comunicato tempestivamente all’amministrazione finanziaria-


La controversia

Un contribuente aveva presentato ricorso in CTP per due avvisi di accertamento relativi a recupero Irpef per gli anni d’imposta 1999 e 2000.
Detti avvisi erano nel frattempo diventati definitivi perché, a suo tempo, non furono contestati, in quanto – a detta dell’interessato – mai ricevuti.
La Ctp aveva accolto il ricorso del contribuente, in quanto l’ufficio non aveva provato la rituale notifica degli atti propedeutici.

L’Agenzia delle Entrate è ricorsa in CTR, la quale accogliendo il gravame, aveva dichiarato l’infondatezza della eccezione di nullità della notifica degli atti impugnati. Il giudice aveva infatti evidenziato come l’ufficio regolarmente documentato il tentativo di notifica, attraverso i messi comunali, nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, mentre questi non aveva comunicato all’ufficio il trasferimento del proprio domicilio fiscale.

Il contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione.

La sentenza

I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto per  cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’articolo 60, Dpr 600/1973. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente”.

Ti puo interessare l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: i nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative, orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze.

Tag: RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.