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CONTRIBUTI FIGURATIVI E CONTRIBUZIONE MINORE IVS: CIRCOLARE INPS

1 minuto, Redazione , 06/12/2016

Contributi figurativi e contribuzione minore IVS: circolare INPS

L'accredito dei contributi figurativi dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i dipendenti di aziende private iscritti alle gestioni pubbliche nella circolare INPS 212 2016

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L’INPS, con Circolare 02 dicembre 2016, n. 212, fornisce alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ribadisce che, ai lavoratori dipendenti da aziende private iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, è dovuta all’Inps la contribuzione "minore" - della contribuzione figurativa per i seguenti eventi assicurati:
a) eventi di malattia, maternità, CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale, L. n. 104/92 con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro;
b) eventi di malattia e maternità , L. n. 104/92 avvenuti all’interno del rapporto di lavoro, con pagamento diretto;
c) eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
d) eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
e) eventi di CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga con pagamento diretto;
f) evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31- 12-2012;
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31- 12-2011;
- c.d. mini ASpI 2012 - per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 - in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
- ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
- NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
- disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli;
- indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
- Mobilità in deroga.

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