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DISTACCO TRANSNAZIONALE: NUOVA PROCEDURA DAL 26.12.2016

2 minuti, Redazione , 06/12/2016

Distacco transnazionale: nuova procedura dal 26.12.2016

In caso di distacco transnazionale diventa obbligatoria la comunicazione preventiva e la nomina di un referente in Italia.Previste pesanti sanzioni in caso di inadempimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia  da parte delle aziende con sede nella UE va in vigore dal prossimo  26 dicembre . La norma del cosiddetto distacco transnazionale  era contenuta nel   Dlgs 136/2016 ed è stata poi  regolata dal Ministero del lavoro  con Dm del 10 agosto 2016.
L'adempimento  a carico dei datori di lavoro che  inviano lavoratori in sedi distaccate  della stessa azienda o in aziende delle stesso gruppo Italia (la norma riguarda anche le agenzie di somministrazione) consiste nell'invio telematico del  modello «Uni_Distacco_Ue»   nella giornata precedente l'inizio del distacco stesso.
La comunicazione preventiva può riguardare  anche piu  lavoratori e deve contenere:

  • i dati identificativi dell'azienda  distaccante;
  •  i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti;
  • la data di inizio, di fine e la durata del distacco;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ;
  • i dati identificativi del soggetto distaccatario;
  • la tipologia dei servizi e le generalità dei referenti dell’azienda distaccante.

La comunicazione puo essere annullata nel corso delle 24 ore o modificata parzialmente entro 5 giorni successivi all'inizio del distacco

Il datore di lavoro UE è tenuto inoltre a :

  •  nominare un proprio referente in Italia  con poteri di rappresentanza in materia di contrattazione di secondo livello e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede del distaccante vale la sede legale dell’impresa distaccataria).
  • conservare il contratto di lavoro , i cedolini paga con l’orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,  per tutto il periodo del distacco e per due anni dopo la cessazione.

Le sanzioni  in caso di infrazione  prevedono:

  • in caso di  distacco fittizio, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione non inferiore a 5milaeuro e non  superiore a 50mila euro. .
  • Per la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva  si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
  • Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di conservazione della documentazione   prevista si applica una  sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro per ogni lavoratore interessato. Infine, in caso di mancata nomina del referente incaricato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 6mila euro.

Le  sanzioni, indicate dall’articolo 10 del Dlgs 136, non possono  complessivamente superare i 150mila euro.
 

vedi anche Distaccotransnazionale ecco il modello  con il testo del decreto ministeriale.

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Tag: LAVORO ESTERO 2024 LAVORO ESTERO 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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