La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza 29 novembre 2016, n. 24260 ha stabilito che l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell'impresa, costituisce violazione del dovere di cui all'art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro .
Nel caso in esame il giudice del merito aveva accertato la veridicità della condotta addebitata in sede disciplinare, cioè il lavoratore aveva inviato e letto in pubblico, di fronte ad una numerosa platea composta da circa duecento persone una lettera di contestazione con frasi costituenti gravi accuse, anche di fatti penalmente rilevanti. Tale comportamento era stato considerato atto a integrare una giusta causa di recesso datoriale. La Cassazione ha confermato la correttezza dell'iter del giudizio di merito ed ha quindi confermato la sentenza, rigettando il ricorso del lavoraore