L’INAIL, con Circolare 30 novembre 2016, n. 45, fornisce chiarimenti sull’accesso ai dati contenuti nel "Cruscotto infortuni" da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
Come noto l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali , alternativo all’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato l' applicativo informatico denominato "Cruscotto infortuni" in cui è possibile consultare, dal portale www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso.
La circolare precisa che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo , creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza.
Ciò non toglie il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.