Nel Messaggio 004752 del 29/11/2016 l'INPS fornisce precisazioni sulla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. Nel messaggio precedente 4752 del 23 novembre 2016 era stato presentata la nuova disciplina che consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente , superando così la precedente disciplina che prevedeva il termine di 15 giorni di presentazione della domanda
Il nuovo documento fa ora presente che in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda solo nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.
L'Isituto spiega che, ad esempio " nel caso di eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere presentata richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio."