Chi ha versato contributi, relativi a periodi non coincidenti, in diverse forme pensionistiche obbligatorie, puo' dal 1 gennaio 2017 cumularli gratuitamente, in alternativa agli attuali istituti della ricongiunzione onerosa o della totalizzazione.
La norma riguarda sia i lavoratori dipendenti o che i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS, ma anche a Casse professionali obbligatorie.
La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 7 dicembre e in attesa di essere pubblicata in Gazzetta ha infatti previsto al comma 195 la possibilità di ricongiunzione anche ai contributi versati agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, estendendo l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.
A differenza che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) dove i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.
La possibilità di accesso al cumulo dei contributi è prevista in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.