L’INPS, con Messaggio 23 novembre 2016, n. 4752, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, introdotta dal d.lgs. 185/2016, c.d. decreto correttivo sullo jobs act.
Dal punto di vista operativo potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
1 Motivi meteorologici-Settore industria
2 Motivi meteorologici-Settore edilizia
3 Incendi, crolli o alluvioni
4 Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
Le aziende, infatti, potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
L’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO per le sopra elencate casistiche realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende, in particolare quelle edili con riguardo all'obbligo del bollettino meteo , criticità segnalata recentemente dalle casse edili