Con l’approvazione del Senato, nella seduta del 24 novembre, il decreto Fiscale (DL 193/2016) è diventato legge. Diverse sono le novità che andranno ad incidere fortemente sul rapporto tra contribuenti e Fisco.
Tra queste ve ne sono alcune, contenute all’interno di quello che è stato definito il “pacchetto semplificazioni fiscali” (art. 7-quater), che risultano di particolare interesse, sia per i contribuenti che per i professionisti, ovvero quelle riferite alle scadenze per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli di Dichiarazione 730, nonchè dei termini di versamento delle imposte.
In particolare il comma 46, ha modificato la disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati in merito alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, consentendogli, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:
- comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.
Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.
Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata, viene posticipata al 23 luglio di ciascun anno la possibilità per i contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione (comma 47).
Addio al Tax day unico
Stop alla scadenza unica del 16 giugno per i versamenti. A decorrere dal 1° gennaio 2017, vengono modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, ovvero:
- per le persone fisiche, il termine per versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP viene posticipato dal 16 al 30 giugno
- per i soggetti Ires, il termine per il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap, passa dal giorno 16 all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.
Anche per l’IVA slittamento a fine mese dei termini di pagamento (commi 19 e 20).
Più tempo per l’invio della Certificazione Unica
Per i sostituti d’imposta, viene posticipato al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica (CU) dei sostituti d’imposta a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016 (comma 15).