L’INAIL, con Circolare 21 novembre 2016, n. 44, fornisce istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli infortuni agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro e alla loro formazione in materia di sicurezza.
In linea generale si ribadisce che ai sensi dell’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico - scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
La copertura assicurativa non copre gli infortuni che intervengano nel tragitto dalla residenza alla scuola e viceversa. Nel caso degli studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro si precisa però che sono da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta nell’ambito del progetto educativo.
Nella circolare si specifica anche che agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati ai lavoratori; pertanto, deve essere erogata la formazione prevista, che dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati. Al riguardo, l’Istituto ha predisposto un modello di riferimento, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti saranno adibiti. I percorsi formativi potranno essere resi “in presenza” o in modalità e-learning .
Infine si specifica che l'obbligo della denuncia di infortunio o malattia professionale ricade sul dirigente scolastico .