Nel messaggio n. 4638 del 18 novembre 2016 l'INPS, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute dai Patronati, fornisce chiarimenti in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Si precisa innanzitutto che l’autorizzazione (Mod. ANF 43) è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente solo nel caso di lavoratori dipendenti per i quali la prestazione familiare viene anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsata dall'Istituto.
Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps (ad es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.
Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.