Con la Risoluzione 103/E del 17 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito consulenza giuridica sulla somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde. Il quesito esposto nel documento di prassi riguardava il trattamento ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde effettuate nei confronti di:
- soggetti titolari di partita IVA, che acquistano le capsule/cialde e sono “consumatori finali” (cioè sono i soggetti che trasformano la capsula/cialda in bevanda);
- soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere, ha sottolineato come attualmente la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici sia assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R.633/72, che testualmente recita: “somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)”, a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino.
Il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”, elemento, quest’ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare.
Con la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E
L'Ageniza, ribadendo quanto sostenuto già nel 2000 con la Risoluzione 124/E del 1° agosto, che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.
Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande”, atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.
Al caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica, invece, l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso.
Con riferimento al secondo quesito sollevato, si ritiene opportuno chiarire che nel caso in esame si riconosce l’esistenza di una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento, solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società- fornitrice: è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.