Via libera alla detrazione delle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale, a condizione che i contribuenti si facciano rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.
Questo il chiarimento contenuto nella circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto.
In particolare, viene precisato che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente può fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis comma 1, lett. d) del TUIR, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore:
- oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box,
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Il meccanismo ordinario dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, per un importo massimo di 48 mila euro per unità immobiliare. Le spese devono essere e rimanere a loro carico. Le Entrate ricordano che anche per le spese effettate nel corso del 2016 la percentuale di detrazione sarà del 50%, su un importo massimo di spesa di 96mila euro.