Il Ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 2 novembre la circolare n 33 2016 in cui vengono illustrate le modifiche apportate dal dm 23.2.2016 in materia di Durc online. In particolare le modifiche riguardano l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica contributiva (art. 2 ) e le regole per imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 5)
1. Sul primo punto, posto che l'obbligo di versamento contributivo alle Casse edili spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, si specifica che la verifica di regolarità contributiva da parte delle Casse edili stesse non va effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”, ma anche anche nei confronti delle imprese che non sono classificate nel settore ma applicano il relativo contratto collettivo nazionale”.
2. in materia di regolarità contributiva nelle procedure concorsuali il ministero specifica che il precedente decreto 30.1.2015 prevedeva già la regolarità contributiva per le imprese fallite o in amministrazione controllata ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, per gli obblighi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o prima della dichiarazione di apertura della procedura. Ora le modifiche del recente Decreto estendono l’ambito di applicazione della presunzione di regolarità anche:
- alle imprese in liquidazione coatta amministrativa e quelle
- ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003.
Inoltre, sempre ai fini del requisito di regolarità contributiva non risulta piu necessaria l'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali