In tema di evasione fiscale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare anche le somme già incassate a titolo di pensione. Non trova infatti applicazione l’art. 545 c.p.c, che lo vieta, in quanto esso riguarda il solo processo esecutivo. A chiarirlo la Terza Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 44912/16 dello scorso 25 ottobre .
In particolare, i giudici hanno affermato che il divieto stabilito dall'art. 545 c.p.c, che limita la pignorabilità a un quinto dei trattamenti pensionistici o a essi assimilati, riguarda il processo esecutivo ed è posto a tutela dell'interesse pubblico che consiste nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, evitando che possano essergli sottratti da enti creditori terzi, prima ancora della corresponsione.
La norma non può operare al di fuori del processo esecutivo, né, soprattutto, quando le somme erogate a titolo di pensione siano state già corrisposte dall'ente previdenziale all'imputato e versate nei suoi conti correnti e si trovino quindi confuse con il suo restante patrimonio, perdendo la loro natura previdenziale.