L'articolo 2 del disegno di legge della stabilità tratta delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive, prorogando
- al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta.
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al 31 dicembre 2021, la detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.A tal proposito, è stata prevista una maggiorazione al 70-75% dell’aliquota della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali su:
- interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio
- interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.
Inoltre è stata introdotta una detrazione al 50% per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
L'aliquota della detrazione per interventi antisismici effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 è elevata al:
- 70% se realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando a una classe di rischio inferiori.
- 80% se realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75 %-85% a seconda dell’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.