Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale (Legge Finanziaria 2007), una società agricola che nell’ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare questa opzione, a condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato “società agricola”, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali.
Questo, in sintesi, quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 27 ottobre 2016 n. 98/E.
In sostanza, sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella circolare n. 50/E del 2010, è stato chiarito che una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall’inizio del periodo d’imposta e deve comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare. Ciò significa che ai fini dell’opzione per stabilire se una società è agricola o meno ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2009, occorre verificare che giuridicamente la stessa dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale intende optare, abbia nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”, e svolga un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare.
Con riferimento al caso in esame si ritiene, quindi, che la società possa optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del c.c. (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.
Ne consegue che l’istante a seguito dell’esercizio dell’opzione, potrà:
- assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall’attività agricola nell’ambito del quale rientra anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui;
- determinare il reddito forfetariamente applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite, nel presupposto che il volume d’affari derivante dallo svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.