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LEGGE DI STABILITÀ 2017: REGIME DI CASSA PER CHI HA LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

2 minuti, Redazione , 18/04/2017

Legge di stabilità 2017: regime di cassa per chi ha la contabilità semplificata

Nella legge di bilancio 2017 è stato previsto per i contribuenti in contabilità semplificata il regime di cassa come regime naturale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza. 

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.

Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
  • 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.

Il principio di cassa puo' essere  derogato tramite una speciale opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l'incasso o il pagamento.

In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

In pratica le imprese minori hanno tre possibilità per tenere la contabilità di cassa:
1) istituire i  registri  IVA,  ove  obbligatori,  e in aggiunta appositi registri  degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
2)  utilizzare i  registri  Iva  anche  ai  fini  delle  imposte  sul reddito,  annotando  separatamente  le  operazioni  non  soggette  a registrazione  ai  fini Iva  ed  effettuando,  nel  contempo, le  annotazioni  necessarie  a  dare  rilevanza  ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento  contabile  ai fini Iva;
3) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non  annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.  In  tal  caso  opera  una  presunzione  assoluta,  secondo  cui  il  ricavo  si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

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Tag: LEGGE DI BILANCIO 2025 LEGGE DI BILANCIO 2025 REGIMI CONTABILI REGIMI CONTABILI

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Commenti

Dany - 23/04/2017

Se scelgo il regime di cassa e pertanto le rimanenze vengono annullate, al 31.12.2017 e negli anni successivi devo continuare a redarre l'inventario???

Luigia Lumia - 19/04/2017

Ritengo che i ratei e i risconti mantengono nel periodo transitorio lo stesso regime precedente, E quindi andranno girocontati secondo le vecchie regole. Il concetto è che il cambio di regime non deve far perdere per strada costi o ricavi e che non si devono creare situazioni per cui costi non devono essere detratti o ricavi dichiarati due volte. La circolare del 13 aprile al punto 4 recita che "Il comma 19 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 è volto ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito"

ivana - 12/04/2017

Buonasera, scusate...ma se scelgo l'opzione della "presunzione"...l'opzione "previa" quando e cme la devo esercitare?grazie

Luigia Lumia - 17/04/2017

L'opzione si fa con l comportamento concludente dal 1 gennaio 2017 e poi andrà confermata nella dichiarazione dei redditi 2018.

stefano - 17/03/2017

Buonasera, scusate, ma se non eliminano gli studi di settore, siamo sicuri che sia un vantaggio per le semplificate? Se una parte dei ricavi non contano per il reddito del 2017, probabilmente non conteranno neppure per gli studi di settore del 2017. Col risultato che ad esempio nel 2017 saremo costretti ad adeguare il nostro reddito (pagando il 22% di iva e l'irpef) su vendite effettuate, ma semplicemente non ancora incassate. Poi, l'anno successivo, andranno a reddito anche li perche' magari saranno incassate in quell'anno. E' uno scenario probabile? grazie

Giovanni - 22/02/2017

Come e quando si fanno le opzioni?

Redazione Fiscoetasse - 20/04/2017

L'opzione si fa con il comportamento concludente dal 1 gennaio 2017 e poi andrà confermata nella dichiarazione dei redditi 2018

raffaela - 15/02/2017

Se scelgo di passare alla contabilità ordinaria, è vero che dopo tre anni mi si ripresenta il problema del magazzino annullato, perché la norma viene estesa anche al regime ordinario?

ANTONIO SETTW - 12/02/2017

Un contribuente ha r&r in fatture emesse nel 2016 per assistenza annuale clienti con competenza anche 2017. Per competenza li considero ricavi del 2017 ?

daniela - 11/02/2017

Buongiorno ho un dubbio, se scelgo l'opzione della "presunzione" devo registrare le fatture quando sono effettivamente pagate/incassate o posso registrarle in data di emissione fattura con la presunzione che in quella data siano incassate/pagate anche se il pagamento avviene successivamente e magari anche in più tranche?

luigi parisi - 31/12/2016

ed eventuali incassi che si verificano nel 2017, ma si riferiscono a documenti di anni precedenti (es. 2014, 2015, etc) "producono" reddito imponibile anche se sono stati già tassati? stessa cosa, se nel corso del 2017 dovessi incassare una somma relativa ad una causa legale iniziata anni ed anni prima???

Luigia Lumia - 02/01/2017

Se i redditi sono gia stati dichiarati per competenza non devono essere considerati. questa almeno dovrebbe essere una regola generale certa per evitare duplicazioni.

Vincenzo - 27/12/2016

Chiedo scusa poi le rimanenze al 31-12-2016 si tramuteranno in costi 2017 e non potendo più rilevare le rimanenze al 31-12-2017 tutte le aziende chiuderanno in perdita??? (non so se il quesito che mi son posto è pertinente.) Cordiali Saluti e Buon Anno

Luigia Lumia - 28/12/2016

Secondo me la sua osservazione è pertinentissima. Secondo me stando la dizione della norma è cosi e quindi molto probabilmente le aziende che hanno rimanenze chiuderanno in perdita. Ma i problemi non finiscono qui... e non è detto che sia un vantaggio. La perdita che non si compensa con i redditi dell'anno non è riportabile. Non mi pare infatti siano previste deroghe e quindi chiudo in perdita ma se questa perdita non la compenso con altri redditi, la perdo. E cosa succederà nel momento in cui decido ad esempio di passare in ordinaria? Come vede la sua domanda è molto opportuna e a mio parere non mi pare che la norma sia chiarissima. Vedremo il decreto che dovrebbe essere emanato entro 30 giorni cosa dice.

Matilde - 12/02/2017

Vorrei sapere se ad oggi e' stato chiarito l'argomento delle rimanenze al 31/12/2016 nel regime forfettario delle ditte individiali...come verranno gestite? Grazie

dawnraptor - 22/12/2016

In realtà sia il titolo che il corpo dell'articolo sono un tantino fuorvianti. Allo stato delle cose la legge OBBLIGA i semplificati al regime di determinazione del reddito per cassa, sia pure con metodologie diverse. La scelta che esiste, sempre allo stato attuale della legge, è fra il regime per cassa se si resta in semplificata, o il regime per competenza, ma SI DEVE OPTARE PER L'ORDINARIA. Queste sono le due scelte possibili. In realtà è vero che alle ditte in semplificata viene data la scelta di optare per la determinazione del reddito per cassa, nel senso che possono scegliere di rimanere in semplificata e allora determineranno il reddito per cassa. Ma se scelgono la competenza devono passare in ordinaria.

Luigia Lumia - 22/12/2016

Hai ragione, ho chiarito specificando anche la possibilità di optare per il criterio della registrazione, che forse a mio parere tutto sommato puo' essere il piu' semplice e conveniente. Tra l'altro... allo stato attuale questo sistema non ha cautele per evitare che io comodamente posso spostare i ricavi/costi da un anno all'altro semplicemente spostando la registrazione della fattura??? Verrà emanato un decreto ministeriale che sicuramente detterà regole sulla materia.

dawnraptor - 22/12/2016

Sicuramente! Gli acquisti ai fini iva hanno due anni di tempo per essere registrati. Per le fatture emesse, invece, la vedo più difficile perché le fatture emesse vanno registrate senza via di scampo. Eventualmente i ricavi si possono anticipare, mai posporre. IMHO ;)

Luigia Lumia - 22/12/2016

Effettivamente dal 2013 anche se ho tempo 15 giorni devo registrarle con riferimento alla data di emissione : Art. 23. Registrazione delle fatture. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d))), devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di ((effettuazione delle operazioni)).

giovanni - 21/12/2016

"scegliere il regime di cassa" come indicato nell'articolo, io capisco che ho una scelta tra il regime di cassa e quello di competenza e non l'obbligo.

Luigia Lumia - 22/12/2016

Ho chiarito meglio, non c'è scelta.... se sono semplificato vado per cassa. L'unica cosa da precisare è che esiste un terzo regime sempre su opzione che è quello della registrazione. Cerchero' di integrare l'articolo rimandando a uno speciale per approfondire.

Garoced srl - 19/12/2016

Una ditta in contabilità semplificata se vuole optare per calcolare il reddito PER COMPETENZA deve tenere la contabilità in Partita Doppia per il 2017 oppure può continuare a tenere la contabilità semplificata come prima?

dawnraptor - 19/12/2016

Allo stato delle cose l'unico modo per determinare il reddito per competenza è optare per la contabilità ordinaria (che sì, prevede la partita doppia, ma non solo). In contabilità semplificata invece il reddito si determina solo per cassa, eventualmente decidendo per la procedura semplificata che non prevede il registro incassi e pagamenti, ma solo di considerare incassato e pagato nell'anno ciò che si è registrato nell'anno.

Luigia Lumia - 22/12/2016

Per determinare il reddito per competenza occorre optare per la contabilità ordinaria in partita doppia.

Nadia - 17/12/2016

Scusate ma ho un dubbio: opzione per REGIME ordinario o CONTABILITA ordinaria???????

Luigia Lumia - 22/12/2016

Contabilità ordinaria.

Rossella - 19/04/2017

Buongiorno, per quanto riguarda i ratei e risconti inseriti nel 2016, non andranno girati nel 2017, andranno persi ? Grazie

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