Il waiver svizzero (l’autorizzazione data dal contribuente italiano alle banche svizzere di fornire informazioni e dati alla propria amministrazione finanziaria di residenza) perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore (13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data.
Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato del 25 ottobre, infatti con una nota diramata agli uffici il 24 ottobre 2016, l'Agenzia stessa risponde così alle richieste di chiarimenti di numerosi contribuenti e professionisti e precisa che:
- qualora nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13 luglio 2016 venga specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso che va dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato nell’istanza al 22 febbraio 2015.
- Con riferimento invece ai waiver già rilasciati in data anteriore al 13 luglio scorso, l’Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici dell’Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e future, di attivare il cd. monitoraggio rafforzato per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.
Si ricorda che, presentando il waiver, il contribuente può ottenere:
- la riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl n. 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See.
- la non applicazione del raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl n. 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino a essere detenute in Svizzera.