HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

NUOVA SOLIDARIETÀ ESPANSIVA I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

1 minuto, Redazione , 25/10/2016

Nuova solidarietà espansiva i chiarimenti del Ministero

Contratti di solidarieta’ espansiva nel decreto correttivo Jobs Act: circolare ministeriale di chiarimenti del 21 ottobre 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali, con Circolare 21 ottobre 2016, n. 31, ha fornito i primi chiarimenti sui contratti di solidarietà espansiva, modificati dal Decreto legislativo n. 185 del 2016, c.d. decreto correttivo dello Jobs Act.
Come noto, i contratti di solidarietà, che siano in corso da almeno dodici mesi oppure siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016. a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva.
La trasformazione da contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva comporta la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Con specifico riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016, ai lavoratori cui sia stato ridotto l’orario di lavoro spetta:
- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento  dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, erogato dall'INPS;
- l’integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.

 L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, la circolare ricorda che per la trasformazione del contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario .

La circolare si occupa anche di Cassa integrazione guadagni straordinaria e precisa che   come già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda 

 In materia ti puo interessare anche: Jobs Act: Guida completa (eBook 2016- 110 pagine) Tutte le novità sul Jobs act dopo il decreto correttivo D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

 

Allegato

Ministero lavoro circ. 31-2016

Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 19/11/2024 Naspi: nei fallimenti entro quando va fatta la domanda?

Decorrenza dei termini per la domanda di Naspi, nei casi di crisi di impresa: dalla comunicazione del curatore o dalla data delle dimissioni

Naspi: nei  fallimenti entro quando va fatta la domanda?

Decorrenza dei termini per la domanda di Naspi, nei casi di crisi di impresa: dalla comunicazione del curatore o dalla data delle dimissioni

Cassa in deroga settore moda: avviso del Fondo artigianato

Il Fondo artigianato Fsba mette a disposizione il riepilogo degli ammortizzatori già utilizzati ai fini della fruizione della nuova Cigd DL 160 2024

Cassa integrazione 2024/25: le novità

Cassa in deroga al settore moda 2024 e nuovo pacchetto ammortizzatori in legge di bilancio 2025.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.