E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il D. L 193/2016 contenenti le disposizioni urgenti in materia fiscale, tra cui la riapertura dei termini per la voluntary.
In particolare l'articolo 7 del D. L prevede che da ieri sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. In generale:
- le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
- i termini di accertamento sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta;
- per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni integrative per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche', per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017;
- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente,l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, puo' applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014
- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi;
- la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.