Il Ministero del lavoro, con Decreto ministeriale 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2016, n. 245 introduce importanti modifiche al decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC). In particolare, con il nuovo documento si stabiliscono modifiche ai seguenti articoli
- all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;
- all'art. 5 vengono sostituiti i commi 2 e 3 ispettivamente con i seguenti:
a) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
b) in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura