Nella Legge di Stabilità 2017 è stata prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti , che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro;
- interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- installazione di schermature solari (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, sono invece stati prorogati fino al 2021 .
Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parte comuni condominiali. E' infatti stata prevista:
- la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.
La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, è asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione. Queste due nuove detrazioni:
- sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di tale cessione.
Modificato anche dalla legge di Bilancio 2017 il regime di detrazione fiscale previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare, è stata prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi :
- di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
- di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
- di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;
- di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;
fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.