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REVISORI: CASELLE PEC DA COMUNICARE ENTRO IL 30.11.2016

1 minuto, Redazione , 19/10/2016

Revisori: caselle PEC da comunicare entro il 30.11.2016

Nota del CNDCEC sulle modalità di comunicazione delle caselle di posta elettronica certificata obbligatorie per gli iscritti nel registro dei revisori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti E Esperti Contabili, con Nota 13 ottobre 2016, n. 109, fornisce informazioni sulle modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei revisori.
Il decreto legislativo n. 39 del 2010 che disciplina l'attività di revisione legale dei bilanci è stato di recente novellato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 il quale ha recepito la Direttiva 2014/56/UE (c.d. nuova Direttiva revisione) ed ha esteso ai revisori legali l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2016, tramite l'apposito portale della revisione legale disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato.
La citata circolare chiarisce che i professionisti iscritti presso gli Albi, Ordini o Collegi già sottoposti ad analogo obbligo di legge possono indicare al Registro dei revisori la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale di appartenenza o, in alternativa, ricorrere ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori un valido indirizzo di PEC, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione se non una verifica della validità della stessa.

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Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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