Forse si sta muovendo qualcosa in materia di comunicazione preventiva obbligatoria per le prestazioni di lavoro accessorio retribuite con voucher, entrata in vigore lo scorso 8 ottobre, come previsto dal decreto correttivo n. 185/2016 pubblicato il 7.10.2016 .
Come noto il decreto fa riferimento ad un imminente decreto attuativo ministeriale che doveva fornire le indicazioni pratiche per la procedura, documento che ad oggi non è stato emanato. I datori di lavoro sono in grande difficoltà perché la norma e le gravi sanzioni correlate, è in vigore ma mancano le indicazioni pratiche e le stesse sedi INPS , subissate di richieste di chiarimenti, non sanno rispondere.
Lo schema di decreto riportava che nelle more dell'emanazione delle istruzioni amministrative si sarebbe potuto procedere alla comunicazione preventiva dei voucher nelle "forme previste per il lavoro intermittente " e sulla scorta di questo i principali organi di stampa hanno ipotizzato che fosse consigliabile inviare un SMS al numero 3399942256 oppure la mail a [email protected].
Oggi nelle pagine interne del sito del Ministero del lavoro si possono trovare alcune interessanti comunicazioni delle direzioni territoriali del lavoro di Firenze e Siena che hanno autonomamente attivato indirizzi mail specifici, che non fanno riferimento però a documenti normativi ufficiali e sono evidentemente riservate ai datori di lavoro con sede nel territorio di quella direzione.
Nella pagina della DTL FIRENZE si afferma infatti che le comunicazioni vanno inviate:
- alla DTL di Firenze
- da un indirizzo PEC
- con oggetto: LAVORO ACCESSORIO - codice fiscale del lavoratore – codice fiscale/P.IVA del datore di lavoro
- e specifica inoltre che va inviata UNA SOLA MAIL PER OGNI LAVORATORE , comunicando però anche PIU PRESTAZIONI relative allo stesso
Ecco il testo integrale:
"In attesa di disposizioni ministeriali, si informa che le comunicazioni relative alle prestazioni di lavoro accessorio (art. 49, comma 3, d.lgs. n° 81/2015 – come modificato dal d.lgs. n° 185/2016) devono essere inviate a questa DTL all’indirizzo e-mail istituzionale di posta certificata: [email protected] scrivendo da una casella PEC. Quanto sopra, al fine di fornire al mittente la prova legale dell’avvenuta consegna e di consentire all’Amministrazione la corretta archiviazione delle informazioni trasmesse.
Per le medesime esigenze è necessario altresì che l’oggetto della PEC abbia la seguente forma:
“LAVORO ACCESSORIO - codice fiscale del lavoratore – codice fiscale/P.IVA del datore di lavoro”.
Dovrà, inoltre, essere trasmessa una sola PEC per ciascun lavoratore, fermo restando che la medesima comunicazione potrà riguardare più prestazioni lavorative.
Infine, si fa presente che dovrà comunque essere effettuata la comunicazione agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure".
Nella pagina della DTL di Siena invece una comunicazione addirittura precedente all'emanazione del decreto, datata 20.9.2016, fornisce solo l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni preventive obbligatorie relative all'attivazione dei voucher lavoro.
Evidentemente le singole amministrazioni territoriali del lavoro stanno cercando di ovviare alla inadempienza degli uffici centrali del Ministero.
Potrebbe essere quindi utile per i datori di lavoro e i loro consulenti controllare le pagine internet elencate all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/Uffici-periferici-e-territoriali.aspx, per verificare eventuali comunicazioni da parte delle direzioni territoriali della propria Regione o Provincia oppure contattarle direttamente, per avere prima possibile le indicazioni necessarie ad adempiere all'obbligo relativo ai voucher lavoro ed evitare le pesanti sanzioni.
Inultile dire che sarebbe quanto mai "gradita" una sollecita presa in carico ufficiale del problema da parte del Ministero che sembra addirittura ignaro di quello che fanno i suoi uffici periferici, dandone notizia nelle pagine interne del sito senza la necessaria evidenza.