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CON IL NUOVO MODELLO IPEA LO SCOMPUTO DELLE PERDITE È SOLO ON-LINE

1 minuto, Redazione , 13/10/2016

Con il nuovo modello IPEA lo scomputo delle perdite è solo on-line

E' stato approvato ieri il nuovo modello IPEA per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento

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Il modello Ipea, necessario per richiedere lo scomputo di perdite pregresse nei procedimenti di accertamento, abbandona la pec e si prepara a viaggiare esclusivamente tramite i servizi telematici. Un provvedimento, firmato ieri dal direttore dell’Agenzia, approva un nuovo modello rispetto a quello finora in uso e fissa le regole per l’invio attraverso un software dedicato. Vecchio e nuovo modello “convivranno” per altri 60 giorni: un periodo “finestra”, durante il quale i contribuenti potranno ancora trasmettere la versione approvata con il provvedimento dello scorso 8 aprile via Posta elettronica certificata.

Il nuovo modello è disponibile, insieme alle relative istruzioni, sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In caso di invio tramite soggetti incaricati, questi ultimi devono rilasciare un esemplare del modello predisposto in formato elettronico e copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del vecchio modello tramite posta elettronica certificata sarà ancora possibile fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Il modello IPEA può essere utilizzato dai soggetti che vogliono richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento. Il modello può essere utilizzato anche nel caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. In caso di notifica al contribuente di un avviso di accertamento, l’Ipea va presentato entro il termine per la proposizione del ricorso, anche in presenza di istanza di accertamento per adesione successiva alla notifica dell’avviso, tenendo conto in tal caso anche del periodo di sospensione previsto dal Dlgs n. 218/1997. Infine, in caso di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare l’istanza nel corso del contraddittorio.

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