Con il Pronto Ordini 101 del 22 giugno 2018, sono stati forniti chiarimenti sulle competenze degli iscritti nella sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. La massima del documento è la preclusione, per gli iscritti nella sezione B dell’albo della possibilità di richiedere l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici. Rimane ferma per tali soggettila possibilità di svolgere l’incarico qualora siano stati nominati discrezionalmente dal giudice in ragione della loro speciale competenza.
In particolare, rispondendo a un quesito precedente, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha ricordato come l’articolo 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevede che “possano ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici coloro che
- sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia,
- sono di specchiata condotta morale,
- sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali (albi).
L’albo dei consulenti tecnici è ad efficacia limitata non essendo vincolante per il giudice che può farsi assistere anche da un consulente non iscritto nell’albo dei CTU. Infatti l’articolo 22 delle disposizioni attuative cpc dispone che le funzioni di consulente tecnico presso la corte di appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Qualora il giudice affidi l’incarico ad iscritti in albi tenuti presso altri tribunali, ovvero a persone non iscritte in alcun albo, dovrà preventivamente sentire il presidente del tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta. Inoltre, come sottolineato nel Pronto Ordini, questa impostazione è confermata anche da alcune sentenze della corte di Cassazione (6050/2010 e 7622/2010).