E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 238 del 11-10-2016) il decreto del 22.9.2016 del ministero della Giustizia sulle “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Il ministero stabilisce tutti i requisiti minimi per le polizze obbligatorie a copertura della responsabilità civile degli avvocati sia verso i clienti che verso terzi, specificando che per attività professionale deve intendersi:
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
All'art. 3 il decreto indica i massimali economici di copertura tra 350mila e 5 milioni di euro suddivisi per fascie di rischio , sulla base del fatturato del professionista . Si prevede inoltre che " Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari del professionista e che “L'assicurazione deve prevederela copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali” Inoltre "In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali."
Infine si specifica che gli estremi delle polizze assicurative dovranno essere disponibili senza alcuna formalita' presso l'Ordine cui l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense , oltre che essere comunicati al cliente nell’accettazione dell’incarico come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il decreto va in vigore decorso un anno dalla pubblicazione, quindi l’11 ottobre 2017.