Le persone fisiche che hanno ricevuto in assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili dalla propria società devono eseguire alcuni adempimenti in materia di imposta di registro. Infatti frequentemente i fabbricati strumentali o abitativi assegnati erano concessi in locazione:
- comunicazione all’inquilino della modifica del nome del proprietario per i normali rapporti anche relativi il pagamento del canone (si ricorda la stessa comunicazione va eseguita anche nei confronti dell’amministratore del condominio).
- comunicazione dell’avvenuta variazione del locatore all’agenzia delle Entrate da trasmettere in via telematica con il modello RLI o 69 entro 30 giorni dall’avvenuta assegnazione.
In merito alla Comunicazione da effettuare all'Agenzia, le istruzioni al modello prevedono che in presenza di trasferimento dell’immobile per atto tra vivi, la presentazione del modello stesso non comporta il pagamento dell’imposta fissa di registro, ma nel caso in cui il socio assegnatario abbia ricevuto:
- un immobile strumentale→ deve assolvere l’imposta di registro dell’1 % a conguaglio tenuto conto che la società ha assolto tale imposta nella medesima misura anziché del 2%, utilizzando il modello F23.
- un fabbricato abitativo → nessun conguaglio deve essere effettuato in quanto era già dovuta l'imposta al 2%. In generale, il socio assegnatario di fabbricati abitativi, essendo persona fisica, può cogliere l’occasione di optare per la cedolare secca. L’opzione si esercita barrando la relativa casella contenuta nel modello RLI. In ogni caso, l'imposta di registro versata per l’annualità in corso non è rimborsabile.
Attenzione: La società che ha assegnato i beni potrebbe dover presentare la variazione dati Iva all’agenzia delle Entrate e Registro delle imprese, per comunicare l’eventuale cessazione della attività di locazione, se comunicata in precedenza.